Credito di imposta per spese di consulenza relativa alla quotazione delle PMI

E’ stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 139 del 18 giugno 2018 il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, del 23 aprile 2018 (v. allegato) che definisce modalità e criteri di concessione del credito di imposta per la quotazione delle PMI, in attuazione dei commi da 89 a 92 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio 2018).
Il credito d’imposta – riconosciuto alle PMI che decidono di quotarsi in un mercato regolamentato o in sistemi multilaterali di negoziazione di uno stato membro dell’Unione Europea – è pari al 50% dei costi complessivamente sostenuti per le attività di cui all’articolo 4 del citato decreto (attività di consulenza), fino a un massimo di 500.000 euro, a decorrere dal 1° gennaio 2018 fino alla data in cui si ottiene la quotazione e, comunque, entro il 31 dicembre 2020.

Ai fini del riconoscimento del credito d’imposta, i soggetti interessati dovranno inoltrare, in via telematica, all’indirizzo di posta elettronica certificata (dgpicpmi.div05@pec.mise.gov.it), nel periodo compreso tra il 1° ottobre dell’anno in cui è stata ottenuta la quotazione e il 31 marzo dell’anno successivo, un’apposita istanza formulata secondo lo schema allegato al decreto (allegato A).

DM-credito-imposta-quotazione-PMI-con-ALLEGATI